Atti propedeutici all'esecuzione forzata

Il titolo esecutivo è un documento, ovvero un atto che consente il possessore di poter far valere il diritto in esso contenuto e di renderlo opponibile alla volontà del debitore.

Hanno valore di titolo esecutivo le sentenze i provvedimenti del giudice come per esempio i decreti ingiuntivi, gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva compresi le scritture private autenticate, relative alle obbligazioni di denaro, le cambiali, nonché altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce la stessa efficacia.

Il titolo esecutivo per essere considerato tale ovvero per valere come titolo per l’esecuzione forzata deve essere munito della formula esecutiva salvo che la legge disponga altrimenti (art 475 cpc)

La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione: “ Repubblica Italiana – in nome della legge” e nell’apposizione da parte del cancelliere, notaio o altro pubblico ufficiale della seguente formula:” Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne sono richiesti, e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”

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