La prima casa di proprietà è sempre pignorabile?

Nel decreto del fare del 21 giugno 2013, n. 69 è prevista la non pignorabilità della prima casa solo per debiti verso il fisco e che rispettino determinate caratteristiche.

La pignorabilità della prima casa è consentita a:

  • tutti i privati (Banca, società, persone) che sono in possesso di un titolo valido non opponibile a prescindere dall’ammontare del debito contratto e dalla tipologia e caratteristica del bene immobile.

all’agente per la riscossione:

  • non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente ma può iscrivere ipoteca legale se il debito supera i 20.000€
  • può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito (capitale + interessi) per cui procede supera centoventimila euro . L’espropriazione può essere avviata se e’ stata iscritta e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto. Seppur prima casa l’espropriazione è consentita per le abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,

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