Riguardo il mutuo

Sebbene la Direttiva mutui 2014/17/UE – in uso nell’Unione Europea – preveda un limite massimo di 6 rate, l’Italia ha introdotto la norma aumentando fino a 18 rate non pagate anche non consecutive.

Tecnicamente è possibile, ci sono banche che concedono questa opzione ed altre che si oppongono. Nel secondo caso, l’opzione migliore è SURROGARE – ovvero rinegoziare le condizioni contrattuali rivolgendoti ad un altro istituto di credito; l’aspetto negativo è che devi sostenere il costo di un nuovo atto di muto.

Certo! Bisogna andare in banca e chiedere la rateizzazione della rata o rate insolute. L’ammontare può essere restituito in unica soluzione o spalmato sulle rate successive (quelle già programmate); maggiori saranno i tempi di recupero e maggiori saranno gli interessi aggiuntivi da corrispondere. Va da sé che la rata risultante che il debitore dovrà rimborsare mensilmente sarà sicuramente più alta.

Certo! Postergarle significa portare in pagamento le rate insolute alla fine del contratto di mutuo. Questo consiste nell’ aumentare il contratto di mutuo di tanti mesi pari al nr di rate non pagate.

Grazie al Fondo di Solidarietà varato con la legge nr 244/2007 art 2 commi 475 e ss. è possibile beneficiare di questo strumento ma la sospensione avviene solamente per la quota capitale della rata; ciò significa che la componente interessi deve comunque essere pagata; la sospensione attualmente è concessa fino a 12 mesi consecutivi e massimo 1 volta nel triennio 2015-2016-2017; per beneficiarne è necessario ricoprire determinati requisiti. L’accodo tra ABI e le associazioni consumatori ha permesso una proroga fino al 31 luglio 2018.

Significa che in caso di insolvenza da parte tua, la Banca ha la possibilità di recedere dal contratto e chiederti di restituire entro una determinata data l’intera somma concessa in prestito comprensiva di interessi non goduti oltre che spese. Questa opzione è regolata dall’art, 1186 c.c e contrattualmente viene detta “decadenza del beneficio del termine”.

Il creditore – per situazioni previste dalla legge – può, ai sensi di detto articolo, chiedere che il beneficiario restituisca in unica soluzione il prestito concesso.

Come precisa l’art. 1186 c.c, il creditore può revocare il mutuo all’avverarsi delle seguenti condizioni: Insolvenza; diminuzione arbitraria delle garanzie fornite; omissione arbitrariamente, delle garanzie promesse.

No! Il mutuo quando viene revocato di fatto non esiste più; pertanto non è permesso ristabilire la situazione.

Il creditore, motivandone la causa, comunica al debitore la revoca del mutuo, tramite raccomandata.

Fondamentalmente le conseguenze sono due: la prima è che la Banca inserisce il debitore nel registro dei cattivi debitori, la seconda che può attivare l’iter per recuperare le somme prestate.

E’ cattivo pagatore il soggetto che non è in grado di restituire il denaro prestato!

Questo aspetto ha una forte ripercussione nella sfera quotidiana perché nessun istituto di credito, finanziaria, fornitore presterà il proprio denaro.

La banca attiva la procedura di intimazione per recuperare le somme dovute.

Gli step sono : decreto ingiuntivo, atto di precetto, atto di pignoramento su beni mobili ed immobili, messa in asta dei beni pignorati. Se durante questi passaggi il debitore – tramite capitale proprio o di altri soggetti – ha modo di soddisfare le richieste della Banca, la procedura viene estinta.

Riguardo la procedura esecutiva

Se non viene presentata opposizione entro e non oltre 40 giorni dalla notifica e se le ragioni di questa opposizione non vengono accettate dal Giudice, il Decreto Ingiuntivo diventa esecutivo ed ha validità 10 anni dalla data di emissione.

Questo significa che il creditore ha 10 anni di tempo per passare allo step successivo ovvero l’atto di precetto.

Il creditore può chiedere al Giudice che il D.I. diventi “provvisoriamente esecutivo” ; in caso di accettazione – per comprovati motivi valutati dal Giudice – decadono i 40 giorni di tempo per l’opposizione ed il creditore può richiedere immediatamente che si formalizzi l’atto di Precetto.

L’atto di precetto è una intimazione imperativa, un obbligo ad adempiere entro un determinato tempo a quanto previsto dal titolo esecutivo.

IO PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO DALLA LEGGE TI ORDINO DI …

Qualora il soggetto B si dimostri indifferente a quanto stabilito nel titolo esecutivo, il giudice emette l’atto di precetto che è quell’istituto processuale (art 480 cpc) che consente di intimare al destinatario di adempiere nei tempi e nei modi indicati, per soddisfare quanto pronunciato nel titolo esecutivo a cui si riferisce.

Normalmente questo deve avvenire entro dieci giorni; tuttavia se il Giudice ravvede un pericolo nel ritardo dell’adempimento, (caso di beni mobili deteriorabili) può stabilire l’immediatezza dell’intimazione.

L’atto di precetto ha una validità di 90 giorni entro i quali se non si da impulso all’esecuzione forzata, questo decade. L’atto di precetto può essere rinnovato.

Con questo atto viene imposto al debitore di astenersi a sottrarre il bene – oggetto dell’espropriazione – alla garanzia del credito sottolineando che qualsiasi attività finalizzata a tale scopo sarà invalidata come prevede l’art 492 cpc

Il pignoramento pertanto chiude tutti i canali di comunicazione diretta tra il debitore ed il creditore. Tutte le attività ed atti di legge successivi che vengono svolte/emessi dal creditore, sono di preparazione per la vendita in asta del bene pignorato.

Ogni tentativo di recuperare posizioni è lecito, ma per la nostra esperienza, Il pignoramento chiude tutti i canali di comunicazione diretta tra il debitore ed il creditore; il Tribunale è stato chiamato in causa ed il Giudice ne è garante.

Il tribunale ha 90 giorni di tempo per fissare l’istanza di vendita; entro 120 giorni, prorogabili di altri 120 deve essere depositata tutta la certificazione ipocatastale. Successivamente, il Giudice ha 30m giorni di tempo per nominare il perito che farà la valutazione dell’immobile, per stabilire il prezzo di vendita. Completata e consegnata la perizia il Giudice procede con l’ordinanza di vendita e come già ribadito in una risposta precedente , il tempo che intercorre tra il pignoramento e la vendita/aggiudicazione può variare tra i 18/24 mesi.

Potresti fare opposizione perché rientra nei tuoi diritti, tuttavia se avessi avuto delle motivazioni reali avresti dovuto presentarle opponendoti agli atti precedenti che ti sono stati notificati. Detto questo, l’opposizione che potresti fare riguarda la presenza di vizi di forma dell’atto stesso.

Il risultato che otterrai è un rallentamento della procedura che ti consentirà di avere qualche mese di respiro in più , ma che avrebbe un impatto negativo sul tuo portafoglio per le spese legali.

Quello che invece dovresti fare è contattare Libera Domus che ti aiuterà a capire come puoi uscire da questa angosciante situazione.
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Sono elementi non rilevabili per il diritto del credito.

Segui il ragionamento… se tu fossi il titolare di una finanziaria ed hai prestato il contante ad un portatore di handicap per l’acquisto di un’auto con comandi speciali e questo non ti restituisce il denaro prestato, cosa faresti?

Si! A condizione che il denaro soddisfi la richiesta del creditore. Tutte le operazioni devono essere svolte in tribunale da personale specializzato e sotto la garanzia del Giudice.

In questo ambito LiberaDomus è in grado di fornire una consulenza adeguata, capace di definire accordi con i creditori, trovando soluzioni per chiudere velocemente la procedura esecutiva.

Se hai piacere si capire se anche la tua posizione possa beneficiare di questa strategia, fai click qui per ricevere una consulenza gratuita.

Non è una questione di prima casa, Dipende dalla discrezionalità del Giudice, e dalla pressione che esercita il creditore. Per accelerare il processo esecutivo sempre più spesso il Giudice per l’esecuzione emette ordinanza per la liberazione dell’appartamento.

Riguardo l'ordinanza di vendita

Si, la visita è prevista dalla legge e queste operazioni sono programmate dal custode nominato dal giudice. Qualsiasi tuo tentativo di opposizione aumenta il rischio che il giudice emetta ordinanza di liberazione dell’appartamento

No! La legge dice che “tutti tranne il debitore sono autorizzati a presentare un’offerta di acquisto”.

Certo, non essendo il parente un debitore, può presentare un’offerta di acquisto.

Se ti è venuto in mente di provarci, stai attuando la strategia più rischiosa per conservare la casa.

Non prendere decisioni avventate contatta Libera Domus per una consulenza gratuita.

Il Giudice emette il decreto di trasferimento, ovvero trasferisce la proprietà dell’appartamento al compratore.

All’interno di questo decreto c’è l’ordine con il quale il Giudice ti intima di liberare la casa.

In questo caso il nuovo proprietario può avviare la procedura per ottenere il rilascio forzato attraverso l’ufficiale giudiziario e l’intervento della forza pubblica.

Solo nel caso che il ricavato della vendita soddisfi la richiesta del creditore.

In questo caso i creditori vengono pagati, il Giudice trattiene le spese per il tribunale e l’eccedenza ti viene consegnata.

In questo il creditore ha la possibilità di pignorare altri beni come l’auto, il conto corrente, la pensione, secondo i termini di legge.

Succede che il creditore pignora e vende per prima la proprietà del mutuatario e se il ricavato della vendita non fosse sufficiente il creditore può aggredire la casa del genitore che ha prestato la garanzia.

Le cose da fare sono molte, dipende in quale fase della procedura esecutiva vengono attuate. In questo contesto, il TEMPO gioca un ruolo determinante, più ci avviciniamo alla data di vendita all’asta e minori sono le probabilità di successo. Non avere paura di chiedere aiuto, LiberaDomus è in grado di poterti aiutare. Tu hai un problema e noi abbiamo la soluzione! CHIEDI una consulenza gratuita.

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